Ricorso abusivo al credito e mancata ammissione al passivo
Il giudice delegato può negare l’ammissione al passivo di un finanziamento concesso dall’istituto di credito ad una società fallita quando l’erogazione venga compiuta ad un’impresa già insolvente e configuri una condotta illecita di abusiva concessione del credito.
La Suprema Corte, nella recente pronuncia 25.08.2026, n. 24754, si è occupata di un’interessante questione relativa alla richiesta di ammissione al passivo di un credito bancario pignoratizio, ceduto dalla banca che aveva concesso il credito ad altro istituto, insinuatosi successivamente al passivo.Il giudice delegato, dopo aver rilevato che la società fallita era insolvente già da alcuni anni prima della concessione del credito, come risultante dalla lettura della Centrale dei Rischi da cui emergevano sconfinamenti di fidi e revoca dei medesimi, aveva rigettato l’ammissione al passivo, ritenendo che la condotta della banca (che aveva concesso credito malgrado la situazione di insolvenza) configurasse una condotta illecita che non consentiva alla stessa, ai sensi dell’art. 2035 c.c., di richiedere la restituzione del credito abusivamente concesso.In sede di opposizione, il Tribunale aveva viceversa ammesso il credito al chirografo sul presupposto che le eventuali condotte abusive di concessione del credito non potessero essere accertate nemmeno incidentalmente in quella sede, riguardando soggetti non presenti in giudizio (il credito era infatti stato ceduto ad altro istituto di credito). In mancanza di un accertamento penale in tal senso non era pertanto possibile accogliere le eccezioni della curatela.A fronte del ricorso in Cassazione da parte dell’istituto di credito per vedersi riconosciuto anche il diritto al privilegio, la curatela aveva proposto...