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Lavoro 20 Marzo 2023

Ricorso amministrativo e tirocinio fraudolento

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 453/2023, è intervenuto in merito alla possibilità di ricorrere al Comitato per i rapporti di lavoro ex art. 17 D.Lgs. 124/2004 nell’ipotesi di tirocinio fraudolento.

L’INL, sollecitato dalle richieste di chiarimento ricevute, richiama la nota prot. 530/2022 e ribadisce che la L. 234/2021, all’art. 1, cc. 720-726, ha introdotto una serie di misure volte ad arginare l’uso irregolare dei tirocini. In particolare, il comma 723, dopo aver ribadito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, prevede: “se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”. Siamo in presenza di una fattispecie penale di natura contravvenzionale: la contestazione prevede l’adozione della prescrizione obbligatoria ex art. 20 D.Lgs. 758/1994, con la finalità di far cessare il tirocinio fraudolento. Mentre il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato è una possibilità riservata, esclusivamente, al tirocinante che deve agire giudizialmente. I profili previdenziali e i conseguenti recuperi contributivi relativi a un “finto” tirocinio non sono, tuttavia, condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l’Autorità...

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