Una società di capitali, messa in liquidazione, era stata poi cancellata dal Registro delle Imprese il 25.02.2002, con sua conseguente estinzione dal 1.01.2004, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6/2004. Dopo l'estinzione, le veniva notificato in data 18.12.2007 avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2000. Interposto ricorso a mezzo del liquidatore, il giudice tributario di primo grado aveva annullato l'accertamento, perché effettuato a carico di società estinta in seguito alla cancellazione dal registro, ex art. 2495 C.C.
Il giudice tributario d'appello ha invece accolto il gravame dell'Ufficio, confermando l'atto impositivo.
La Corte di Cassazione, adita dal contribuente, con l'ordinanza 7.09.2018, n. 21864, ha proceduto d'ufficio a rilevare il difetto originario del processo fin dal primo grado, poiché il ricorso introduttivo era inesistente, posto che la società di capitali era estinta, per cui aveva perso la sua capacità processuale e perché dunque il suo cessato liquidatore aveva perso la legittimazione a rappresentarla. Il giudice di legittimità ha rilevato dunque che il liquidatore non poteva promuovere il giudizio in nome e per conto della società estinta, peraltro pure priva di interesse all'impugnazione di un atto di accertamento che non poteva spiegare effetto nei suoi confronti e la cui notifica, eseguita in data successiva alla sua estinzione,...