A fronte dell'impugnazione di un contribuente per l'estratto di ruolo e la relativa cartella di pagamento, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello dell'agente della riscossione, sostenendo l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e dichiarando anche la prescrizione del credito erariale, stante l'inapplicabilità, al caso in esame, della sospensione dei termini di prescrizione dell'art. 1, c. 623, L. 147/2013.
Giunta la controversia davanti alla Corte di Cassazione, quest'ultima rilevava l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto non dall'Agente della Riscossione, ma dall'Agenzia delle Entrate, ente impositore titolare del credito, soggetto del tutto diverso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e che non era stato parte dei giudizi dei precedenti gradi di merito.
La Corte di Cassazione in proposito ricordava che la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per Cassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di “parte” nel precedente giudizio di merito. Di aonseguenza, quando il ricorrente non alleghi la propria "legitimatio ad causam" e non fornisca la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione della parte rimasta soccombente (Cass. n. 17681/2007; Cass. n. 15414/2017), va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta da soggetto diverso da quello che è stato parte nel giudizio (Cass. nn. 27239/2008; 520/2012; 15352/2010). La mancanza di quella prova (vale a dire la prova di esser stato parte del precedente giudizio o di esser subentrato nella medesima posizione processuale) è rilevabile d'ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e alla regolare costituzione del contraddittorio (Cass. n. 15352/2010).
Il ricorrente per Cassazione che, nel giudizio di merito, non ha formalmente assunto la veste di parte, è tenuto, pena l'inammissibilità dell'impugnazione, a depositare in cancelleria, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (anche oltre il termine previsto dall'art. 369 c.p.c., purché il relativo elenco sia notificato alle altre parti), la documentazione diretta a provare la sua legittimazione, nonché a indicare specificamente i documenti depositati nel contesto del ricorso, ai sensi dell'art. 366, c. 1, n. 6 c.p.c. (nel testo modificato dal D.Lgs. 40/2006) così da realizzare l'assoluta precisa delimitazione del "thema decidendum" (Cass. n. 23880/2016).
La Corte di Cassazione riteneva quindi di dare continuità al proprio indirizzo, in base al quale risulta inammissibile un ricorso proposto da un soggetto che non è stato “parte” dei precedenti gradi di merito: pertanto l'Agenzia delle Entrate, essendo soggetto del tutto diverso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (che è stata “parte” nei precedenti giudizi di merito), non è legittimata alla proposizione del ricorso. Verificata, dunque, l'inammissibilità del ricorso per esser stato proposto da soggetto non legittimato, la Corte di Cassazione considerava superfluo l'esame dei motivi di gravame proposti dalla ricorrente.
