Il Regolamento europeo n. 1896/2006, in vigore dal 12.12.2008, ha introdotto il cosiddetto decreto ingiuntivo europeo o, per meglio dire, l’ingiunzione di pagamento europea (IPE), che consente di recuperare crediti pecuniari non contestati, liquidi ed esigibili, derivanti da rapporti transfrontalieri di natura civile e commerciale. Lo strumento si inserisce nell’ambito di una serie di interventi posti in essere dalla normativa comunitaria e finalizzati a superare limitazioni e rallentamenti nella tutela dei diritti tra soggetti domiciliati in Stati diversi dell’Unione Europea.
Questo speciale procedimento sommario può essere richiesto nella sola ipotesi in cui almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito (art. 3 Reg. CE 1896/2006). L’ingiunzione di pagamento europea può essere chiesta dal creditore direttamente nel proprio Stato e si svolge dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria (in Italia dinanzi al Tribunale o Giudice di pace, a seconda della competenza per valore), la quale mette a disposizione anche i format per la presentazione della domanda.
È sufficiente compilare il format che viene messo a disposizione dall’ufficio giudiziario. Non è necessario procedere con il deposito telematico ed è consentito depositare il ricorso anche in supporto cartaceo. Se la domanda è incompleta, il giudice ordina al ricorrente di...