La sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 26/2019 ha avuto una certa eco mediatica, ma è stata in larga parte male interpretata e richiede, quindi, un commento ragionato.
La Corte torinese, infatti, si è pronunciata sul ricorso di alcuni riders (i fattorini che consegnano a domicilio pasti ordinati tramite app) i quali rivendicavano, in principalità, il loro diritto a vedersi riconosciuti come lavoratori subordinati e in via subordinata l'applicazione dell'art. 2, D. Lgs. 81/2015, a mente del quale “a far data dal 1.01.2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Il Giudice di prime cure aveva rigettato sia la domanda principale che la subordinata.
Con particolare riferimento alla subordinata, aveva ritenuto che l'art. 2 D.Lgs. 81/2015 “dispone che sia applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro: è quindi necessario che il lavoratore sia pur sempre sottoposto al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro”.
Addirittura, il Tribunale di Torino riteneva che “così...