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Lavoro
07 Ottobre 2020
Riders tra etero-organizzazione e caporalato
Nonostante le indicazioni della giurisprudenza, sono molti i casi di sfruttamento del personale addetto alla consegna, soprattutto se in condizione di particolare vulnerabilità sociale.
Negli ultimi anni la dottrina giuslavoristica si è occupata moltissimo del lavoro dei c.d. riders o ciclofattorini (per chi non ama gli anglicismi), discutendo principalmente della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, come era avvenuto molti anni fa per i pony express. Il dibattito si è sviluppato sostanzialmente negli stessi termini, dal momento che gli indici della subordinazione o dell'autonomia sono stati ravvisati, come in passato, nella possibilità per i lavoratori di accettare o meno la chiamata, nel possesso del mezzo di trasporto e nella possibilità di decidere in quale slot orario (tra quelli proposti dal datore di lavoro) collocare la propria attività lavorativa.
Dal canto suo, la giurisprudenza di merito ha avuto un andamento altalenante. Le prime sentenze sul punto (Trib. Milano 10.09.2018; Trib. Torino 7.05.2018) avevano respinto la riconduzione del rapporto di lavoro dei fattorini di Foodora alla subordinazione, facendo leva, per l'appunto, sugli elementi appena indicati, ma la Corte di Appello di Torino (sent. 4.09.2019) ha invece optato per l'applicazione ai riders dell'art. 2, D. Lgs. 81/2015.
La querelle sembra per il momento aver trovato un approdo in Cassazione (sentenza 24.01.2020, n. 1663) che, come la Corte d'Appello di Torino, ha inquadrato i riders nella fattispecie disegnata non senza ambiguità dall'art. 2, D.Lgs. 81/2015, ossia il lavoro etero-organizzato. A questo...