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Lavoro 31 Marzo 2020

Riduzione contributi ultra65enni: non a pensioni contributive

Per verificare se sussistono le condizioni per la misura è necessario accertare una serie di aspetti, tra cui il fondo o gestione a carico del quale è liquidato l'assegno, il sistema di calcolo del trattamento e il godimento di altre agevolazioni contributive.

I contributi in forma ridotta dei pensionati INPS ultra65enni che svolgono attività di lavoro autonomo, non spettano a coloro che sono titolari di pensione liquidata con il sistema contributivo. Lo precisa l’Inps con messaggio 1167/2020. L’intervento dell’Istituto segue alle richieste di utenti e patronati quando sia erogata una pensione con il sistema di calcolo contributivo. L’Inps ha interessato il Ministero del Lavoro che, con nota 12.09.2019 n. 0009191, ha espresso l’avviso che l’agevolazione contributiva spetti ai soli titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o misto, poiché “un’estensione del beneficio in parola anche ai titolari di pensione contributiva necessita di un intervento legislativo sulla norma in esame”. Per verificare se sussistono le condizioni previste dalla legge per usufruire della riduzione contributiva è necessario accertare: a) la tipologia di pensione di cui è titolare l’ultrasessantacinquenne che richiede il beneficio; b)il fondo/gestione a carico del quale è liquidata la pensione; c) il sistema di calcolo con cui il suddetto trattamento è liquidato; d) l’eventuale godimento di altre agevolazioni contributive. In merito al punto a), le istruzioni contenute nelle circolari nn. 33/1999 e 98/2003, hanno chiarito che devono ritenersi esclusi dal beneficio in argomento i titolari di pensione di reversibilità; infatti,...

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