Paghe e contributi 01 Dicembre 2025

Riduzione contributo del 50% lavoratori autonomi anche ai contributivi

La riduzione contributiva del 50% dei contributi per gli autonomi, pensionati ultra65enni, spetta anche ai titolari di pensione liquidata con il sistema contributivo (messaggio Inps 19.11.2025, n. 3486).

Il Ministero del Lavoro, interpellato sulla corretta applicazione dell’art. 59, c. 15 L. 449/1997, aveva evidenziato l’impossibilità di effettuare una lettura estensiva della stessa, finalizzata a riconoscere l’agevolazione contributiva anche ai soggetti titolari delle pensioni liquidate esclusivamente col sistema contributivo, in quanto sarebbe stato necessario un intervento legislativo in tal senso per eliminare le incongruenze presenti nella sua formulazione.
Conseguentemente, l’Inps aveva emanato il messaggio n. 1167/2020, con il quale aveva dato indicazioni alle sedi territoriali per l’esclusione dal beneficio della riduzione del 50% dei contributi per i pensionati ultra65enni, nei confronti di tutti i soggetti titolari di un trattamento pensionistico liquidato col sistema di calcolo contributivo. Però, la questione è stata oggetto di continui contenziosi instauratosi nei confronti dell’Inps da parte dei contribuenti titolari pensione liquidata con il sistema contributivo, in quanto ritenevano l’esclusione del beneficio in esame non corretta.

Di recente sulla materia, con la sentenza n. 3270/2025, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in relazione a un contenzioso nel quale l’Istituto aveva negato l’agevolazione della riduzione del 50% dei contributi, in ipotesi di trattamento pensionistico liquidato con il sistema di calcolo contributivo, ha ritenuto che la riduzione sia da riconoscere agli assicurati rientranti nell’ambito di applicazione, indipendentemente dal sistema di calcolo del trattamento pensionistico applicato.

Ne deriva che, su parere conforme del Ministero del Lavoro, con il messaggio n. 3486/2025, a parziale modifica del messaggio n. 1167/2020, viene comunicato che la riduzione contributiva in argomento è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e autonomi agricoli, indipendentemente dal sistema di calcolo applicato alla pensione di cui sono titolari.

Viene sottolineato che, le ulteriori indicazioni fornite con il citato messaggio n. 1167/2020 rimangono valide.
Le sedi territoriali sono invitate a definire le domande di riduzione ancora pendenti sulla base dei criteri spiegati con il messaggio in esame.

I contribuenti ai quali sono state respinte le domande di riduzione contributiva per la motivazione legata al sistema di calcolo della pensione, potranno presentare una nuova istanza che può essere accolta anche retroattivamente e le somme già versate in misura piena possono essere richieste a rimborso nei limiti dei termini ordinari di prescrizione; non sarà oggetto di rimborso la contribuzione pagata in misura piena già valorizzata con la liquidazione di un supplemento di pensione.
Pertanto, le strutture territoriali devono procedere a riesaminare in autotutela i provvedimenti di diniego oggetto di contenzioso pendente mentre, le Avvocature dell’Istituto interessate devono abbandonare i giudizi pendenti; in ogni caso, sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.