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Accertamento, riscossione e contenzioso 17 Marzo 2026

Riduzione dei termini di accertamento e pagamento in contanti

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche l’acquisto di valori bollati rientra tra le “operazioni” rilevanti ai fini dell’art. 3 D.Lgs. 127/2015. Il pagamento in contanti oltre 500 euro impedisce quindi la riduzione dei termini di accertamento.

La risposta all’interpello 12.03.2026, n. 77 ha affrontato un profilo interpretativo particolarmente rilevante nella disciplina della riduzione dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 D.Lgs. 127/2015, ovvero la corretta individuazione delle “operazioni” per le quali è richiesta la tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro.Nel caso analizzato una società intendeva effettuare pagamenti in contanti di importo superiore a tale soglia per l’acquisto di valori bollati, senza emissione di fattura elettronica né certificazione mediante corrispettivi telematici. Al riguardo, in sede d’interpello, veniva chiesto di confermare l’irrilevanza di questa operazione ai fini dell’applicazione della disciplina sopra illustrata, in quanto priva di rilevanza Iva.L’Agenzia delle Entrate ha respinto questa impostazione. In particolare, è stato affermato che:- tra le operazioni di ammontare superiore a 500 euro per le quali deve essere garantita la tracciabilità rientrano la totalità delle attività poste in essere dal soggetto passivo nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, con espressa inclusione dell’acquisto di valori bollati;- (per effetto del punto precedente) il pagamento in contanti per importi superiori alla soglia indicata costituisce di per sé un comportamento incompatibile con il regime premiale, e determina l’impossibilità di beneficiare della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ai fini Iva e delle...

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