Altre imposte indirette e altri tributi
22 Agosto 2026
Riduzione del canone opponibile al Fisco solo con data certa
L’accordo di riduzione del canone non è soggetto a registrazione obbligatoria, ma senza data certa non è opponibile all’Amministrazione Finanziaria. Il minor importo rileva fiscalmente solo dalla registrazione o da altra prova equivalente.
Gli artt. 3 e 17 D.P.R. 131/1986 individuano tra gli eventi rilevanti ai fini della registrazione le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 60/E/2010, ha chiarito che la riduzione del canone non costituisce una risoluzione o una novazione del contratto e non comporta un’ulteriore liquidazione dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 131/1986. Non sussiste, pertanto, l’obbligo di comunicare la modifica all’Amministrazione Finanziaria. Tale circostanza, tuttavia, non rende automaticamente opponibile all’Amministrazione Finanziaria il minor importo pattuito tra locatore e conduttore.Il tema è stato nuovamente affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 23.06.2026, n. 21394, che ha ribadito come, in assenza di una data certa, l’accordo non possa produrre effetti nei confronti del Fisco. Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’accordo di riduzione era datato dicembre 2013, ma era stato registrato soltanto nell’ottobre 2014. L’Ufficio aveva quindi determinato il reddito di locazione dei primi 10 mesi del 2014 sulla base del canone originariamente previsto, riconoscendo quello ridotto soltanto dalla data di registrazione. Il contribuente non aveva fornito elementi esterni idonei a dimostrare con certezza che la scrittura fosse stata formata in epoca anteriore.La Suprema Corte, richiamando il principio secondo cui la data di una scrittura privata non autenticata...