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Lavoro 23 Dicembre 2020

Riduzione della pressione fiscale e conguaglio fiscale

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 29/E/2020, ha illustrato le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal D.L. 5.02.2020, n. 3 e in vigore dal 1.07.2020.

In attesa di una riforma tributaria strutturale, volta a diminuire la pressione fiscale sul lavoro dipendente e assimilato, il D.L. 3/2020, a decorrere dal 1.07.2020, ha sostanzialmente: - abrogato il c.d. bonus Irpef previsto dall'art. 13, c. 1-bis D.P.R. 917/1986 (il c.d. bonus 80 Euro); - introdotto un trattamento integrativo di 600 Euro per l'anno 2020 e di 1.200 Euro dall'anno 2021; - introdotto un'ulteriore detrazione fino al 31.12.2020. Sia il trattamento integrativo, sia l'ulteriore detrazione fiscale sono riconosciuti dai sostituti d'imposta senza attendere alcuna richiesta dei beneficiari e devono essere riconosciuti sulle prestazioni rese a decorrere dal 1.07.2020, fermo restando la verifica in fase di conguaglio della reale spettanza. Possono accedere ai benefici i contribuenti in possesso di reddito di lavoro dipendente e assimilato. Se il trattamento integrativo spetta nella misura di 600 Euro nel periodo 1.07.2020-31.12.2020, a condizione che emerga un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, l'ulteriore detrazione spetta per i redditi tra 28.000 e 40.000 Euro secondo una formula che all'aumentare del reddito diminuisce il beneficio. Ai fini della verifica della condizione della presenza di un'imposta a debito una volta applicate le detrazioni di lavoro dipendente, è bene far presente che esistono alcuni effetti di neutralizzazione (c.s. salvaguardia). Infatti, ai soli predetti fini deve...

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