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Lavoro 16 Maggio 2023

Riequilibrate le sanzioni sulle ritenute previdenziali omesse

Oltre alla nuova soglia di 10.000 euro annui, il datore di lavoro non è punibile quando provvede al versamento entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

L’art. 23, c. 1 D.L. 4.05.2023, n. 48 (Decreto Lavoro 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4.05.2023, n. 103) ha introdotto, tra i vari provvedimenti, rilevanti modifiche alle sanzioni applicabili in caso di omesso pagamento delle ritenute previdenziali relative i dipendenti. Si ricorda che la questione è stata di recente portata all’attenzione della Corte Costituzionale dal Tribunale di Verbania che, con ordinanza 13.10.2022, ha dichiarato non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale della relativa disciplina per contrarietà all’art. 3 della Costituzione. In particolare, il Decreto Lavoro 2023 ha apportato una correzione all’art. 2, c. 1-bis D.L. 12.09.1983, n. 463 (convertito nella L. 1.11.1983 n. 638), disponendo la sostituzione delle parole “da euro 10.000 a euro 50.000” con le parole “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”. Per effetto di queste modifiche, il nuovo c. 1–bis, D.L. 463/1983 stabilisce che: nei casi di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo omesso non superiore a 10.000 euro annui, è applicabile la sanzione da una volta e mezza a 4 volte l’importo omesso; il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3...

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