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Diritto
13 Febbraio 2023
Riforma Cartabia e i primi mostri processuali
Alcune lacune o problematiche che il mancato coordinamento delle norme, o la mancata correzione dei commi sovrascritti, potrà generare nello sviluppo processuale.
La riforma Cartabia del processo civile ha modificato le tempistiche degli atti processuali fissando nuovi termini perentori a “danno” degli avvocati e prevedendo termini ordinatori (o “canzonatori”, come alcuni rinominano, evidenziandone il mancato rispetto privo di sanzioni processuali) in capo ai giudicanti.
Il difetto di coordinamento e il mancato rispetto dei termini previsti non sarà privo di decadenze e responsabilità processuali per il malcapitato legale che si appresta a iscrivere a ruolo una causa civile.
La procedura anteriforma prevedeva che l’attore notificasse al convenuto il proprio atto di citazione avendo l’accortezza di fissare un’udienza almeno 90 giorni dopo la ricezione della notifica dell’atto. 20 giorni prima dell’udienza indicata il convenuto aveva l’onere di costituirsi pena la decadenza dal sollevare eccezioni di rito sulla competenza o dal proporre domande riconvenzionali (qualora non avesse avuto domande riconvenzionali da proporre poteva anche costituirsi in udienza non sussistendo per lui altre decadenze). All’udienza fissata il giudice, se richiesto (e spesso indipendentemente dalla richiesta) fissava i termini previsti dall’art. 183, c. 6 c.p.c., per il deposito di memorie volte alla modifica delle domande ed eccezioni (prima memoria da depositarsi entro 30 giorni), per integrare le istanze istruttorie (seconda memoria da depositarsi nei 30 giorni...