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Lavoro
06 Giugno 2023
Riforma del lavoro sportivo e applicazione clausola di salvaguardia
Prima sentenza che applica, a favore di un sodalizio sportivo, la nuova clausola di salvaguardia a tutela degli enti sportivi relativamente ai compensi sportivi da essi erogati ed il mancato versamento dei contributi previdenziali.
Ormai tra circa un mese, salvo rinvii o proroghe, la Riforma dello sport e la nuova normativa sul lavoro sportivo saranno pienamente in vigore, a distanza di 4 anni dalla Legge delega n. 86/2019. Nel corso degli anni e fino ad oggi ASD e SSD hanno frequentemente erogato compensi ai collaboratori sportivi usufruendo delle note agevolazioni previste dall’art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir, nonostante la possibilità dell’inquadramento degli sportivi all’interno della categoria dei redditi diversi fosse di frequente ben poco legittima, tenuto conto di quanto disposto dalla prassi e dalla giurisprudenza in tema di applicabilità di questa forma di remunerazione dei collaboratori.
Al fine di evitare contenziosi molto onerosi per i sodalizi sportivi, in caso di riconduzione delle collaborazioni sopra menzionate non nell’ambito dei redditi diversi, ma in quelli del lavoro autonomo o subordinato, il D.Lgs. 36/2021 introduce, all’art. 35, c. 8-quater una sorta di “clausola di salvaguardia” a tutela degli Enti sportivi.
Il testo normativo afferma che “Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’art. 51 (1.06.2023) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir non si dà luogo a recupero contributivo”.
La previsione in commento appare quindi come una rilevante tutela a beneficio delle sportive. A tal proposito si deve...