Riforma del reddito da lavoro autonomo: la cessione della clientela
La risposta all'interpello 12.12.2025, n. 311 chiarisce che i corrispettivi per la cessione della clientela concorrono al reddito di lavoro autonomo per il principio di onnicomprensività, sono imponibili Iva e soggetti a imposta di registro in misura fissa, con specifiche esclusioni ISA.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 12.12.2025, n. 311 ha chiarito il trattamento fiscale, Iva, imposta di registro della cessione della clientela.Il caso vedeva una commercialista che, in procinto di cessare la sua attività professionale, interroga Agenzia sugli aspetti sopra citati dichiarando che cederà a sé stessa tutti i beni materiali e immateriali (computer con licenza, stampante, cellulare, auto) e cederà la parte della propria clientela cedibile (ossia quella relativa ai contratti di consulenza coi clienti poiché gli incarichi di sindaco e revisore non rientrano tra quelle cedibili) a una collega persona fisica che la pagherà in 3 rate annuali. Anzitutto si ricorda che l’art. 5 D.Lgs. 192/2024 ha introdotto modifiche nella determinazione del lavoro autonomo, disponendo il principio di onnicomprensività: il reddito da lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori percepiti (principio di cassa) a qualunque titolo in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo espresse deroghe. La relazione illustrativa del D.Lgs. 192/2024 ha chiarito che in virtù del nuovo principio di onnicomprensività, è stato eliminato il c. 1-quater del vigente art. 54 relativo ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all’attività artistica o professionale,...