Imposte dirette 29 Gennaio 2024

Riforma della residenza fiscale delle persone fisiche

Le novità introdotte dal D.Lgs. 209/2023 e la definizione del domicilio quale elemento per incardinare la residenza fiscale sul territorio nazionale.

Una delle tematiche che da sempre ha generato contenziosi tributari è senz’altro riferita alla residenza fiscale delle persone fisiche, alle quali è stata spesso contestata la fittizia residenza fiscale, attuata al fine di annullare o ridurre in modo sensibile il carico impositivo. È fatto noto che la legislazione tributaria italiana, al pari di quella di altri ordinamenti stranieri, per le persone fisiche residenti sottopone a tassazione tutti i redditi posseduti in Italia e all’estero, in virtù del noto principio della tassazione dell’utile mondiale o “world wide taxation” e, per i soggetti non residenti, i soli elementi reddituali prodotti nel territorio dello Stato, in base al c.d. “principio di territorialità”. Il principio di cui trattasi si fonda sul criterio della residenza e assoggetta i residenti per ogni tipologia di reddito, a prescindere dal luogo di produzione, consentendo di ricostruire le condizioni economiche complessive. Di converso, in presenza di non residenti si applica il principio della territorialità e vengono attratti ad imposizione i soli redditi prodotti nel territorio nazionale. Il D.Lgs. 209/2023, in attuazione della L. 111/2023 “Delega al Governo per la revisione del sistema tributario”, ha riscritto, tra l’altro, il criterio di collegamento della residenza fiscale delle persone fisiche, modificando l’art. 2 del Tuir e facendo...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.