Accertamento, riscossione e contenzioso 22 Marzo 2024

Riforma fiscale, ma non per le sanzioni ...

Il termine corretto è “revisione”, anche perché la rubrica dell’art. 20 della legge delega è chiarissima: “Principi  e  criteri  direttivi  per   la   revisione   del   sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale”. 

Se è lecito auspicare che i progetti legislativi che incideranno sul futuro rapporto tra Fisco e contribuenti onesti (meglio precisarlo …) siano modulati su un piano di maggiore equilibrio fra le parti, la realtà fattuale pone di fronte anche a evidenze che raccontano quanto sia complesso realizzare le linee guida e i principi che dovrebbero caratterizzare i decreti attuativi della L. 9.08.2023, n. 111. Occorre ricordare, anzitutto, che la riforma/revisione deve avvenire a invarianza di gettito: lo stabilisce inequivocabilmente l’art. 22 della stessa legge delega, ove si stabilisce che “… dall’attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 21 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente”. Insomma, tutto deve essere temperato alla luce dei rigidi (almeno sulla carta) parametri del bilancio dello Stato. Non fanno eccezione neppure le riformulate regole in tema di sanzioni amministrative, con l’espressa previsione che, proprio per evitare impatti eccessivi sui conti pubblici, esse non saranno applicabili retroattivamente. Ciò significa che, a parità di violazione, un contribuente che abbia subito un accertamento prima dell’entrata in vigore delle nuove norme sarà penalizzato significativamente rispetto a chi, invece, dovrà...

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