Imposte dirette 17 Novembre 2025

Riforma reddito lavoro autonomo: rimborso delle spese chilometriche

Il D.Lgs. 192/2024 introduce l’onnicomprensività del reddito autonomo, escludendo i rimborsi analitici. L’Agenzia, con la risposta all'interpello n. 270/2025, chiarisce che solo le spese effettive e documentate sono irrilevanti fiscalmente; altrimenti concorrono al reddito.

L’art. 5 D.Lgs. 192/2024 ha introdotto modifiche nella determinazione del lavoro autonomo, disponendo il principio di onnicomprensività: il reddito da lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori percepiti (principio di cassa) a qualunque titolo in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo espresse deroghe. Non rientrano le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al cliente. I rimborsi analitici dal 2025 sono diventati quindi irrilevanti fiscalmente sia dal lato attivo (non tassazione del rimborso) che dal lato passivo (indeducibilità delle spese). Di conseguenza non sono assoggettati a ritenuta alla fonte, mentre dal punto di vista Iva sono assoggettati a Iva come il compenso, così come all’eventuale cassa di previdenza. Pertanto, riepilogando, la fattura per esempio del commercialista, che al suo interno prevede un compenso e un rimborso analitico (per esempio la fattura del ristorante): - ai fini reddituali: il compenso sarà tassabile, il rimborso analitico non tassabile;- ai fini Iva: sia il compenso che il rimborso analitico andranno assoggettati a Iva;- ai fini della ritenuta: si applicherà solo sul compenso;- ai fini della cassa di previdenza: sia il compenso che il rimborso analitico saranno assoggettati alla cassa. A tal...

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