Diritto del lavoro e legislazione sociale 21 Agosto 2024

Riforma sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva

Dal 1.09.2024 in vigore l’art. 30, L. 56/2024, di conversione del D.L. 19/2024, per le sanzioni civili in caso di omissione ed evasione contributiva.

L’art. 30, L. 56/2024, di conversione del D.L. 19/2024, reca misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo, prevedendo alcune modificazioni all’art. 116, c. 8 L. 388/2000 dal 1.09.2024. In particolare, con riferimento alla fattispecie dell’omissione contributiva di cui alla lett. a), attenua la portata della sanzione prevista, prevedendo che la maggiorazione pari a 5,5 punti non trovi applicazione se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione. Sarà, pertanto, dovuta la maggiorazione pari al solo tasso ufficiale di riferimento (TUR) 4,50% dal 20.09.2023. Si modifica la disciplina sanzionatoria della fattispecie di evasione, introducendo una nuova forma di ravvedimento; fermo restando l’importo della sanzione civile in ragione d’anno, pari al 30%, che non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, ha confermato che, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al TUR maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato...

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