Accertamento, riscossione e contenzioso
05 Aprile 2024
Riforma delle sanzioni tributarie ed effetti su società ed enti
L’art. 3, c. 1, lett. a) del decreto di riforma delle sanzioni tributarie interviene sulla disciplina applicabile agli enti collettivi in ipotesi di violazione delle norme tributarie: in sintesi, più razionalità e proporzionalità.
L’art. 2, c. 2 D.Lgs. 472/1997, nella formulazione vigente prima della riforma, prevede che la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Il nuovo c. 2-bis, invece, consente di ascrivere la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme tributarie anche a società ed enti. In particolare, tale sanzione, relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, è imputata esclusivamente a carico della società o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice Civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Per quanto precede, ove si accerti che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.
Le disposizioni in esame, dunque, introducono un principio di responsabilità delle società e degli enti per la violazione di norme tributarie, così innovando rispetto al passato; in linea con la normativa vigente in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, si consente che siano irrogate sanzioni anche nei confronti di queste ultime (e non, dunque, nei confronti delle persone fisiche che hanno commesso la...