Rigo RS101: le spese di rappresentanza per le società neocostituite
Ai fini di una futura deducibilità, le spese di rappresentanza sostenute dalle società neocostituite e non dedotte per assenza di ricavi devono essere inserite nel rigo RS101.
In linea di principio le spese di rappresentanza, ai sensi dell’art. 108, c. 2, Tuir, sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento qualora rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con D.M. MEF, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse e nei limiti:
del 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
dello 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
dello 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro.
Tuttavia, è prevista una regola di favore per le società di nuova costituzione che nei primi periodi d’imposta potrebbero non aver conseguito alcun ricavo e, pertanto, seguendo la disposizione in premessa, vedrebbero perdere tout court la deducibilità delle spese di rappresentanza (inerenti) inizialmente sostenute. Infatti, è previsto che per le società di nuova costituzione tali spese sono deducibili secondo le disposizioni dell’art. 108, c. 2 a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.
In particolare, l’art. 1, c. 3 D.M. 19.11.2008 prevede che le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso...