Come è noto, di norma è vietato adibire al lavoro le donne “durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e durante i 3 mesi dopo il parto”, come stabilisce l'art. 16 D.Lgs. 151/2001. Il successivo art. 17 prevede che tale divieto “è anticipato a 3 mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli”. Il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico e avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza oltre i termini previsti dall'art. 16 “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni”.
In relazione alle ultime 2 fattispecie appena citate, per individuare la data di decorrenza dell'interdizione, la nota 1550 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ricorda che “l'art. 18, cc. 7 e 8 D.P.R. 1026/1976, tuttora vigente in forza della disposizione contenuta nell'art. 87 D.Lgs. 151/2001, individua nel provvedimento emanato...