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Lavoro 03 Ottobre 2019

Rilascio del DURC a una società in concordato preventivo

Il deposito di una domanda di ingresso nella procedura non consente alla società ricorrente di pagare i debiti pregressi, tra cui quelli previdenziali necessari per l'ottenimento del Documento unico. Quali tutele prevede il nostro ordinamento.

La fattispecie è stata recentemente analizzata dal Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi in merito a un procedimento cautelare instaurato da una società in concordato preventivo promosso al fine di ottenere, in via d'urgenza, l'emissione del famigerato DURC. Il più delle volte, infatti, tale certificato risulta propedeutico alla prosecuzione dell'attività d'impresa e il mancato rilascio comporta l'impossibilità per la medesima società di generare i flussi derivanti dalla continuità. Nel caso di specie, il giudice ha richiamato i precedenti della Corte di Cassazione secondo cui il procedimento di concordato preventivo non prevede, di fatto, la possibilità di revocatorie o di azioni ai sensi dell'art. 44 L.F., e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo applicabili, in virtù del richiamo di cui all'art. 169 L.F., soltanto le disposizioni degli articoli da 55 a 63 della medesima legge; sicché il pagamento di un debito preconcordatario deve ritenersi in sé legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purché non integri l'ipotesi di un atto "diretto a frodare le ragioni dei creditori", e, quindi, sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173, c. 2, e revocabile in forza dell'art. 167, c. 2 (Cass., sent. 7.06.2016, n. 11660). Inoltre, prosegue il Tribunale capitolino, le...

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