Non c’è dubbio sulla competenza funzionale del Tribunale in ordine alla richiesta di rilascio del DURC, quando questa riguardi un’impresa che ha fatto accesso alla composizione negoziata; tale richiesta, pertanto, si innesta, incidentalmente, ex art. 19 del Codice della crisi, nel suddetto procedimento.L’art. 3, c. 2, lett. b) D.M. 30.01.2015 dispone che “la regolarità (contributiva) sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”. L’art. 5, poi, dispone che “In caso di concordato con continuità aziendale l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'ente. In caso di fallimento con esercizio, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati”. Tuttavia, nella procedura di composizione negoziata non sono applicabili le disposizioni relative ai presupposti del rilascio del DURC nelle procedure concorsuali dettate dall’art. 5 D.M. 30.01.2015 (relative al concordato preventivo con continuità aziendale, al fallimento, alla liquidazione coatta, all’amministrazione straordinaria e all’accordo di ristrutturazione dei debiti).La ratio della mancata previsione della sospensione dei pagamenti...