Accertamento, riscossione e contenzioso
26 Gennaio 2024
Rilevanza della casa di abitazione, la Cassazione non si pronuncia
La Corte di Cassazione (ordinanza 17.01.2024, n. 1781) è stata investita della questione relativa alla legittima inclusione della casa di abitazione nella congettura reddituale rappresentata dal redditometro.
Il ricorrente insisteva a rappresentare (come già fatto in entrambi i gradi di merito) che la casa impiegata per l’uso abitativo primario non potesse essere considerata un indice di capacità contributiva. Il giudice di Cassazione ritiene non accoglibile la doglianza con lo stringato ed ermetico passo: “La C.T.R., come emerge dal tenore della sentenza impugnata, ha ribadito la legittimità dell'atto impositivo, rilevando che l'accertamento era fondato, non solo sulla casa di abitazione, ma anche su altri indici, quali la titolarità di altri immobili, di un'autovettura e dei servizi della collaboratrice domestica”. Mentre il ricorrente, almeno così sembra apparire dalla rappresentazione dello svolgimento del processo, richiedeva l’estromissione dell’influenza della casa di abitazione dal calcolo del redditometro, la Cassazione conferma la legittimità dell’atto impositivo in quanto anche fondato su altri indicatori. Chiara l’incongruenza tra il richiesto e il deciso.
Come noto, l’art. 38 D.P.R. 600/1973 disciplina il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo applicabile ratione temporis (cioè tra la L. 413/1991 e il D.L. 78/2010, convertita dalla L. 122/2010), prevede la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di...