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Diritto
12 Ottobre 2021
Rilevanza della “culpa in vigilando” del contribuente
L’obbligo di denuncia dell'irregolarità della condotta del professionista rappresenta una condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta l’esimente di cui all’art. 6, c. 3 D.Lgs. 472/1997.
Il riconoscimento della condizione esimente, prevista dall’art. 6, c. 3 D. Lgs. 472/1997, può trovare applicazione a vantaggio del contribuente ritenuto inadempiente rispetto al puntuale pagamento di tributi, allorquando la condotta omissiva sia unicamente imputabile a un soggetto terzo (di norma individuato nell’intermediario/commercialista) a cui è stato conferito apposito incarico, afferente alla tenuta della contabilità, agli adempimenti dichiarativi e anche alle adempienze correlate al pagamento dei tributi dovuti. Onde riconoscere tale esimente, tuttavia, è essenziale che il contribuente abbia tempestivamente operato apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria e che non abbia nel contempo assunto una condotta colpevole, nemmeno sotto il profilo della c.d. “culpa in vigilando”. A tale conclusione è pervenuta la V Sez. Civ. della Cassazione con l’ordinanza n. 26372, depositata lo scorso 29.09.2021.
L'intervento offre un interessante spunto di riflessione su quelli che sono i principi di salvaguardia del contribuente rispetto a profili sanzionatori per fatti illeciti commessi da terzi. Infatti, nella prassi le fattispecie più comuni attengono alle ipotesi di responsabilità per fatti riferibili essenzialmente al consulente fiscale, i cui effetti si possono inevitabilmente riverberare a carico e danno del contribuente: si tratta di norma di inadempimenti contabili, violazioni e...