Le dichiarazioni rese dal contribuente in sede di controllo, qualora integrate e confermate da altri riscontri, assumono valore di prova (c.d. probatio plena) nel contesto di un'attività accertativa dell’Amministrazione Finanziaria. In concreto, le attestazioni di parte assumono valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 C.C. e possono validamente assurgere a rango di piena prova, non soltanto indiziaria, ma diretta, del maggior imponibile accertato nei confronti di colui che tali dichiarazioni ha reso. Le conclusioni testé espresse rappresentano l’oggetto di un recentissimo intervento della Suprema Corte (ordinanza 15.01.2021, n. 592 della V Sez. Civ) e costituiscono uno spunto sulla condotta dichiarativa del contribuente nel corso di attività ispettiva e agli esiti di essa.
Per prassi diffusa, nel corso delle operazioni di verifica, al soggetto verificato è riconosciuto un ruolo attivo, essendogli consentito di rispondere alle domande e alle richieste degli accertatori e anche di rilasciare dichiarazioni che vanno ordinariamente verbalizzate. Riguardo alla propria difesa, dunque, il contribuente ha la possibilità di rilasciare dichiarazioni sin dall’avvio delle operazioni ispettive esperite nei suoi confronti. Tale evenienza presenta anche aspetti negativi, atteso che quanto affermato dal contribuente, può da una parte essere diretto ad agevolare l’Ufficio procedente, fornendo chiarimenti...