Rilevanza Irap della plusvalenza da cessione di marchio d’impresa
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 27/2024, ha fornito chiarimenti sull’eventuale rilevanza ai fini Irap della plusvalenza realizzata in seguito alla cessione di un marchio d’impresa.
L’interpello riguarda un'impresa soggetta a una procedura di concordato preventivo liquidatorio omologato nel corso del 2020; nel corso del 2022, il liquidatore giudiziale in esecuzione di un piano concordatario ha ceduto un marchio detenuto in proprietà, realizzando una significativa plusvalenza rispetto al valore iscritto nel libro dei beni ammortizzabili e nei conti sociali. L’istante ha precisato che, per tale plusvalenza, mentre la sua irrilevanza fiscale nel comparto delle imposte sui redditi risulta chiara ai sensi dell’art. 86, c. 5 del Tuir, una simile esclusione non risulta specificamente prevista nella disciplina dell’Irap per cui all’Agenzia delle Entrate chiede se la predetta plusvalenza assuma o meno rilevanza ai fini della base imponibile Irap.
L’Agenzia delle Entrate dapprima rappresenta che già l’art. 160 R.D. 16.03.1942, n. 267 stabiliva che l’impresa in stato di insolvenza aveva la possibilità di proporre ai creditori un concordato preventivo volto alla ristrutturazione dei debiti e al soddisfacimento dei creditori anche mediante la cessione dei beni aziendali, e che tale concordato è oggi regolamentato dall’art. 84 del nuovo “Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza”. Ai fini della base imponibile Ires esiste l’espressa previsione legislativa di esonero impositivo in ordine alla cessione dei beni ai creditori in sede di...