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Diritto 27 Dicembre 2019

Rilevanza penale del ravvedimento e degli altri strumenti deflattivi

Trattamento diverso delle condotte omissive rispetto a quelle fraudolente, queste ultime considerate cause ostative per l'applicazione dell'istituto.

Le modifiche al D. Lgs. 74/2000, operate dall’art. 39 del Decreto fiscale 2020 comportano una serie di inasprimenti in tema di sanzioni penali per i reati tributari, abbassando peraltro le soglie di punibilità e conferendo maggiore rilevanza agli strumenti deflattivi del contenzioso, primo tra tutti l’istituto del ravvedimento. Con il D. Lgs. 158/2015, si era già dato maggior risalto al pagamento del debito tributario come circostanza di non punibilità per taluni reati. In particolare, l’art. 13, c. 1, D. Lgs. 74/2000 dispone che i reati di cui agli artt. 10-bis (omesso versamento di ritenute dovute o certificate), 10-ter (omesso versamento di IVA) e 10-quater, c. 1 (indebita compensazione, con utilizzo di crediti non spettanti) non sono punibili se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. La locuzione “speciali procedure conciliative e di adesione” si deve intendere riferita ai vari strumenti deflattivi istituiti dal legislatore, segnatamente l'accertamento con adesione (con determinate limitazioni), l'acquiescenza, la conciliazione (fuori udienza e in udienza), la mediazione tributaria e la definizione...

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