Amministrazione e bilancio 27 Dicembre 2025

Rimanenze? Stop agli aggiustamenti postumi

La sentenza della Cassazione n. 27592/2025 impone alle imprese di costruzione il metodo della percentuale di completamento e non consente aggiustamenti di convenienza.

La Corte di Cassazione, Sez. tributaria, con la sentenza 16.10.2025, n. 27592, affronta un tema solo apparentemente tecnico, ma estremamente importante per le imprese di costruzione. Ci si riferisce, nello specifico, alla corretta valutazione delle rimanenze di lavori in corso su commessa ultrannuale.Il caso oggetto dell’intervento giurisprudenziale in commento nasce da una cessione di ramo d’azienda, nella quale rimanenze e avviamento erano stati “modellati” in modo da attenuare l’imponibile della cedente e, al contempo, rendere più comodo il profilo fiscale della cessionaria. La Suprema Corte spezza definitivamente questa logica di convenienza, ribadendo che il combinato disposto degli artt. 93, 86 e 88 del Tuir, dell’art. 2426, n. 11 c.c. e dell’OIC 23 non lascia spazio a margini di discrezionalità valutativa (rectius: convenientemente creativa!).Il messaggio è semplice e, dopo questa presa di posizione, difficilmente contestabile: occorre fare riferimento a criteri precisi nel senso che per le commesse ultrannuali va applicato il criterio della percentuale di completamento, misurando anno per anno il valore dei lavori in base ai SAL e ai cc.dd. consuntivi di cantiere. In pratica non è più consentito comprimere le rimanenze alla vigilia di una cessione, rinviare impropriamente utili a esercizi futuri o azzerare di fatto l’avviamento quando la cessionaria lo iscrive tra le immobilizzazioni immateriali e lo ammortizza regolarmente.La contabilità,...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.