Rimborsi chilometrici studi associati, deduzione piena con l’inerenza
La Cassazione ridimensiona l’art. 164 del Tuir per gli studi associati, ma le sentenze di merito ricordano che note spese, trasferte e riscontri esterni restano decisivi.
I rimborsi chilometrici riconosciuti dagli studi associati ai propri soci quando utilizzano per gli spostamenti auto di loro proprietà tornano al centro del contenzioso, con una domanda molto pratica: il costo va dedotto solo al 20%, secondo l'art. 164 del Tuir, oppure integralmente quando la trasferta serve davvero all'attività professionale? L'Agenzia delle Entrate ha spesso scelto la prima strada, trattando quei rimborsi come spese per autovetture a uso promiscuo. Gli studi hanno invece sostenuto una lettura diversa, agganciata all'art. 54 del Tuir e al principio di inerenza.La Cassazione, con le ordinanze nn. 4226/2025 e 18364/2025, ha dato una risposta netta: il limite dell'art. 164 del Tuir riguarda i costi dei mezzi propri dell'associazione, nei quali il legislatore presume l'uso promiscuo. Diverso è il rimborso al socio che usa la propria auto per un incarico dello studio: l’elemento discriminatorio in questo caso non è pertanto il mero possesso del veicolo, ma la stretta strumentalità della trasferta rispetto all'attività svolta. Attenzione però: la stessa Cassazione precisa che l'onere di provare questa strumentalità grava sul contribuente, non sull'Ufficio.Più severa, sempre secondo la stessa ricostruzione, sarebbe la recente sentenza della C.G.T. di primo grado di Brescia n. 226/2026. La Corte avrebbe ritenuto non sufficienti le sole schede interne di trasferta, chiedendo riscontri esterni: incarichi, convocazioni, verbali, corrispondenza, stati di...