Accertamento, riscossione e contenzioso
30 Dicembre 2025
Rimborsi Iva e diniego al rimborso
L'Agenzia delle Entrate può ampliare l'attacco in sede processuale; il contribuente, al contrario, è l'attore e deve esibire, invece, “l’arsenale probatorio completo”.
Immaginate l'Ufficio che respinge l'istanza di rimborso Iva con una motivazione snella, quasi sbrigativa: "Caro contribuente, la sua iscrizione al VIES è avvenuta in un momento successivo alle cessioni intracomunitarie che hanno generato il credito". Il consulente, forte di una difesa chirurgica, si prepara a demolire quel singolo, formale punto di contestazione, sperando in una rapida vittoria basata sul vizio dell'atto. Ma appena varca la soglia della giustizia tributaria, l'Agenzia delle Entrate, con la serenità di chi ha appena scoperto un arsenale nascosto, sfodera una miriade di argomentazioni aggiuntive e contesta il merito profondo della prova del credito. Il diniego amministrativo, apparentemente monolitico, si rivela un iceberg processuale di cui l'atto originale mostrava solo la punta.Questo scenario, tutt'altro che teorico, è stato recentemente cristallizzato dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza 3.12.2025, n. 31500, confermando con rigore un orientamento consolidato ma fondamentale per la gestione pratica del contenzioso in tema di rimborsi.Distinzione cruciale: diniego non è pretesa - Il caso esaminato ha riguardato una società che si è vista negare un rimborso Iva per l’anno 2017 basandosi, in origine, esclusivamente sul ritardo dell'iscrizione VIES.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in accoglimento dell'appello incidentale della società, aveva ritenuto inammissibile l’integrazione postuma della motivazione...