I rimborsi spese agli amministratori rappresentano una delle aree in cui il corretto inquadramento fiscale richiede particolare attenzione, perché il trattamento tributario dipende sia dalla qualificazione del reddito sia dalla tipologia di spesa sostenuta.In primo luogo, occorre stabilire la natura fiscale del compenso percepito dall’amministratore. La regola generale prevede che i compensi costituiscano reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 e ss. del Tuir. L’eccezione riguarda gli amministratori che svolgono l’incarico nell’ambito della propria attività professionale abituale: in tal caso il compenso rientra nel reddito di lavoro autonomo ex art. 53 del Tuir.Questa distinzione incide direttamente sul trattamento dei rimborsi. Gli amministratori inquadrati come parasubordinati applicano l’art. 51, c. 5 del Tuir, che prevede la non imponibilità dei rimborsi documentati per trasferte fuori Comune e la deducibilità per la società entro i limiti dell’art. 95, c. 3 del Tuir. Gli amministratori professionisti, invece, applicano le regole dei professionisti.La norma distingue inoltre le spese sostenute all’interno del Comune, che concorrono ordinariamente al reddito dell’amministratore (inclusi i rimborsi chilometrici), dalle spese sostenute fuori Comune, che possono beneficiare del regime agevolato. Restano sempre imponibili i costi relativi al tragitto casa lavoro, mentre sono esclusi dalla tassazione i titoli di viaggio documentati...