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Diritto
29 Marzo 2022
Rimborso dei buoni fruttiferi per l’intera somma a ciascun coerede
Per la Cassazione (sent. 4280/2022) in caso di morte di uno dei cointestatari di buoni postali recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascun cointestatario superstite può ottenere il rimborso dell’intera somma.
A seguito del decesso di un intestatario di buoni fruttiferi, gli eredi, a eccezione di uno, si presentavano all'Ufficio postale per chiedere il pagamento delle quote a loro spettanti ottenendo un rifiuto da Poste Italiane per l'assenza per l’appunto di un coerede; per questo richiedevano ed ottenevano dal Tribunale un decreto ingiuntivo in loro favore nonostante l'assenza di firma di uno dei coeredi.
Investita dell’impugnazione, la Corte d'Appello negava tale rimborso invocando l’art. 287 D.P.R. 256/1989 (secondo cui "il rimborso a saldo del credito del libretto (...) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto") applicabile, a proprio dire, anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio operato dall’art. 203.
Giunto il giudizio in Cassazione, la Corte ha rilevato che fra libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali ricorre una rilevante differenza, ossia il funzionamento della clausola "pari facoltà di rimborso" in caso di morte di uno dei cointestatari, differenza consistente in ciò, che, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c., l’art. 204, c. 3 D.P.R. 256/1989 sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali: "I buoni non sono sequestrabili né...