Imposte dirette 14 Gennaio 2026

Rimborso del parcheggio, del pedaggio e dell’indennità chilometrica

Interpretazioni innovative dopo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E/2025, ma attenzione a documentare la targa. Le regole cambiano, comunque, a seconda che l’auto sia del dipendente, dell’azienda o del professionista incaricato.

Il trattamento del rimborso dei parcheggi, dentro o fuori Comune, è mutato nell’ambito del reddito di lavoro dipendente; novità anche per il rimborso chilometrico nel Comune.

A) Rimborso al dipendente (o assimilato) - Sono “spese di viaggio” e non più “altre spese” (come hanno affermato, invece, la circolare n. 326/E/1997 § [2].4.1 e la consulenza giuridica n. 5/2019) quelle del parcheggio, sia fuori che dentro Comune. È questa la nuova interpretazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E/2025 alla modifica apportata dal D.Lgs. 192/2024 all’art. 51, c. 5, 4° periodo del Tuir, relativo alle trasferte nel Comune. In un’ottica di semplificazione è stato infatti eliminato il riferimento ai “documenti provenienti dal vettore” che rappresentava l’unica ipotesi di esclusione da Irpef/Inps del rimborso di spese nel Comune. La novella ora richiama tanto le spese di trasporto quanto quelle di viaggio (come per le trasferte fuori Comune del 1°, 2° e 3° periodo) e, pertanto, per l’esenzione dei rimborsi erogati dal 1.01.2025 (tranne quelli del 2024 erogati entro il 12.01.2025) anche le spese di viaggio e trasporto nel Comune “possono essere comprovate e documentate dal dipendente anche con altre modalità”.
È confermato quindi che non concorrono a formare il reddito “in quanto spese di viaggio” tanto all’interno (novità 2025) quanto fuori del territorio comunale le spese per i parcheggi, così come quelle per i pedaggi ed eventuali indennità chilometriche (tariffe ACI) riconosciute al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, purché ben documentate (nota spese a piè di lista).
Può considerarsi quindi superato il problema dell’imposizione:
- del rimborso del parcheggio nel Comune nonché, nel caso di adozione del metodo forfetario o misto, anche di quello fuori Comune;
- delle “altre spese” eccedenti 15,49 euro (25,82 euro all’estero) fra le quali includere il parcheggio per i rimborsi analitici fuori Comune.
Va tuttavia evidenziato un “passaggio” della nuova circolare che richiede “documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta”. Non tutti i parcometri consentono, tuttavia, di digitare la targa del veicolo acquistando il biglietto; in tal caso (salvo verificatori che “irrazionalmente” dovessero sostenere il contrario) si ritiene ragionevole poter attestare tali informazioni nella nota spese (in tal senso, anche se ai fini della deducibilità, R.M. 5.01.1981, n. 9/2796 e 21.09.1979, n. 9/1108).
Per quanto riguarda la deducibilità dell'impresa, le spese in analisi, laddove inerenti, rientrano nelle regole dell’art. 95 del Tuir, tranne l’onere (c. 3-bis) del pagamento tracciato (non trattandosi di vitto, alloggio, taxi o NCC).

B) Auto aziendale - Per le auto aziendali (proprietà, leasing, ecc.) per l’ordinaria detrazione dell’Iva, oltre alla fattura intestata all’azienda, serve (da luglio 2018) il pagamento tracciato anche per tutte le spese d’impiego, compreso il transito (art. 19-bis 1 lett. d) D.P.R. 633/1972). Nel caso in cui il dipendente autorizzato all’uso dei detti veicoli chieda il rimborso di parcheggi o pedaggi esibendo documenti non intestati all’azienda, si ritiene appropriato applicare quanto indicato per il caso A.

C) Addebito da parte del professionista - Il rimborso chilometrico dal professionista al committente non rientra nella nuova fattispecie delle spese “addebitate analiticamente” (sostanzialmente perché non supportabili da prova di terzi) ed escluse dal reddito professionale ex art. 54, c. 2, lett. b) del Tuir (Ag. Entrate, interpello n. 270/2025).
Analoga conclusione si ritiene coerente per l’addebito del parcheggio e/o del pedaggio laddove non documentabile da fattura, senza l’onere, tuttavia, di dover anche dimostrare il pagamento tracciato chiesto, invece, per vitto, alloggio, Taxi e NCC. Consegue altresì che il professionista, non trattandosi di spese anticipate in nome del committente, le deve addebitare con applicazione del contributo integrativo (o rivalsa Inps) e dell’Iva e che il committente, se sostituto, deve operare la ritenuta d’acconto.