Tributi locali 29 Novembre 2023

Rimborso Ires/Irap per l’Imu indeducibile

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste ha stabilito il diritto al rimborso dell’Ires e dell’Irap in relazione all’Imu parzialmente indeducibile per gli immobili strumentali detenuti dalle imprese.

Una società presentava istanza di rimborso alla Direzione Regionale del Friuli-Venezia Giulia per maggior Ires e Irap, relativa alla quota indeducibile dell’Imu per gli immobili strumentali. Nel caso in esame si trattava dell’anno 2016, in cui la quota indeducibile era pari all’80% dell’Imu corrisposta. La richiesta di rimborso trae origine dal dibattuto tema della illegittimità costituzionale dell’art. 14 D.Lgs. 23/2011, per violazione degli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, e dalla decisione della Corte Costituzionale n. 262/2020 che si era espressa su sollecito della Commissione tributaria provinciale di Milano. È opportuno ricordare a tale fine che la Consulta sanciva l’incostituzionalità del regime di indeducibilità pari al 100% previsto per l’anno d’imposta 2012, ma aveva altresì statuito la non estensione dell’incostituzionalità ai periodi d’imposta successivi in cui l’indeducibilità era solo parziale, motivando tale decisione con esigenze di equilibrio del bilancio dello Stato (art. 81 della Costituzione). Concludeva la Consulta affermando che il regime di totale deducibilità dell’Imu, a partire dal periodo d’imposta 2022, non fosse più rinviabile. Tornando al nostro caso, dunque, in seguito al silenzio-rifiuto formulato dall’Agenzia delle Entrate, la società ricorreva alla competente Corte di...

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