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IVA
18 Settembre 2026
Rimborso Iva su beni di terzi e nozione ampia di bene ammortizzabile
Il rimborso ex art. 30, c. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972 spetta anche per le opere su immobili di terzi: la nozione di bene ammortizzabile va letta in chiave unionale, come chiariscono Sezioni Unite e risoluzione n. 20/E/2025.
Nel modello Iva 2026 è stato dato rilievo al nuovo orientamento in materia di rimborso dell’Iva assolta per la realizzazione di opere su beni di proprietà di terzi, recepito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 20/E/2025 alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13162/2024. In particolare, è stato rivisto il precedente orientamento dell’Agenzia, riconoscendo che il rimborso previsto dall’art. 30, c. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972 può essere richiesto anche con riferimento a lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento eseguiti su beni di proprietà di terzi, purché il contribuente ne abbia la disponibilità in forza di un titolo giuridico idoneo a garantirne il possesso o la detenzione per un periodo apprezzabilmente lungo e sia dimostrata la strumentalità dei beni stessi all’esercizio dell’attività economica. Tale condivisibile interpretazione si fonda sul principio di neutralità dell’Iva e sull’equiparazione sostanziale tra detrazione e rimborso, già affermata dalla giurisprudenza unionale e nazionale, secondo cui i presupposti sostanziali dei 2 istituti coincidono e le differenze attengono esclusivamente alle modalità procedimentali di esercizio.In tale prospettiva, la nozione di “beni ammortizzabili” richiamata dall’art. 30 D.P.R. 633/1972 deve essere intesa in senso ampio, quale riferimento ai beni di investimento destinati all’attività d’impresa o di lavoro...