La Corte di Cassazione, con sentenza 14.11.2018, n. 29286, ha applicato il principio, già dedotto con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 17325/2009, secondo cui qualora la notificazione di un atto non si concluda positivamente, per fatto non imputabile al richiedente, questi ha il dovere di richiedere al notificante la ripresa del procedimento notificatorio, purché la ripresa intervenga entro un tempo ragionevole.
Il tempo ragionevole è individuato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 14594/2016, nel limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. riguardante i termini di impugnazione, fatte salve circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Si ritiene che, nel processo tributario, i termini impugnatori da prendere a riferimento e ai quali applicare il suddetto criterio della metà, siano necessariamente quelli previsti dall'art. 51 D.Lgs. 546/1992.