L’art. 153 c.p.c., rubricato “Improrogabilità dei termini perentori”, stabilisce che i termini perentori, come quelli previsti per il deposito degli atti nell’ambito del processo civile, non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. Tuttavia, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa a essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’art. 294, cc. 2 e 3 c.p.c.
La rimessione in termini, di cui all’art. 153, c. 2 c.p.c., così come introdotto dall’art. 45, c. 19 L. 69/2009, costituisce il rimedio naturale e privilegiato per la parte incorsa in decadenza a causa del mancato perfezionamento della procedura di deposito di atti o documenti in via telematica.
Ciò detto, il presupposto per la rimessione in termini è che la decadenza dipenda da causa non imputabile alla parte che la richiede, in ragione del fatto che questa decadenza dipende da un fattore estraneo alla sua volontà e alla stessa non imputabile (Cassazione civ., sez. III, sentenza 11.11.2011, n. 23561 secondo cui “presupposto consustanziale all’istituto della rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’art. 184-bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, c. 2 c.p.c., è la tempestività dell’iniziativa della parte che assume...