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Diritto 02 Agosto 2022

Rimessione in termini per il deposito di atti in via telematica

Incappare in decadenze rappresenta il timore maggiore dei professionisti.

L’art. 153 c.p.c., rubricato “Improrogabilità dei termini perentori”, stabilisce che i termini perentori, come quelli previsti per il deposito degli atti nell’ambito del processo civile, non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. Tuttavia, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa a essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’art. 294, cc. 2 e 3 c.p.c. La rimessione in termini, di cui all’art. 153, c. 2 c.p.c., così come introdotto dall’art. 45, c. 19 L. 69/2009, costituisce il rimedio naturale e privilegiato per la parte incorsa in decadenza a causa del mancato perfezionamento della procedura di deposito di atti o documenti in via telematica. Ciò detto, il presupposto per la rimessione in termini è che la decadenza dipenda da causa non imputabile alla parte che la richiede, in ragione del fatto che questa decadenza dipende da un fattore estraneo alla sua volontà e alla stessa non imputabile (Cassazione civ., sez. III, sentenza 11.11.2011, n. 23561 secondo cui “presupposto consustanziale all’istituto della rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’art. 184-bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, c. 2 c.p.c., è la tempestività dell’iniziativa della parte che assume...

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