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Imposte dirette 16 Giugno 2026

Rimodulazione soglie di reddito nel concordato preventivo biennale

Ampliamento dei limiti di incremento del reddito concordato in funzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente.

L’art. 7-bis D.L. 38/2026, convertito nella L. 88/2026, si inserisce nella disciplina del concordato preventivo biennale intervenendo su uno degli elementi più delicati del meccanismo, ossia la determinazione del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate. La norma non modifica la struttura dell’istituto, ma ne incide profondamente l’equilibrio applicativo, attraverso una rimodulazione delle soglie massime di incremento del reddito rispetto a quello dichiarato nel periodo d’imposta precedente.Per comprendere la portata dell’intervento è necessario richiamare la logica del concordato: l’Agenzia formula una proposta di reddito sulla base di una metodologia che valorizza informazioni dichiarative, dati presenti nelle banche dati e, soprattutto, il livello di affidabilità fiscale espresso dagli ISA. Tale proposta non è libera, ma soggiace a limiti percentuali di incremento rispetto al reddito precedente, al fine di garantire coerenza con la capacità contributiva del contribuente e rendere l’adesione economicamente sostenibile. Nel sistema precedente, tali limiti erano concentrati sui contribuenti con livelli di affidabilità medio-alti, lasciando meno definita la posizione dei contribuenti con punteggi ISA inferiori. L’art. 7-bis interviene proprio su questo punto, completando la scala dei parametri attraverso l’introduzione di 2 nuove soglie: la proposta non può eccedere il reddito precedente di oltre il 30%, per i soggetti con ISA compreso tra 6 e...

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