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Procedure concorsuali
24 Febbraio 2025
Rinegoziazione del termine di pagamento e revocabilità delle garanzie
Se il debitore a fronte dell’inadempimento si accorda con il creditore per la concessione di nuovi termini di pagamento dietro costituzione di un’ipoteca, qual è il limite temporale per revocare la garanzia nel caso in cui il debitore sia sottoposto successivamente a liquidazione giudiziale?
L’art. 166 del Codice della crisi (sulla falsariga dell’art. 67 L.F.) prevede la revocabilità di pegni, anticresi e ipoteche volontarie, costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o costituiti nell’anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti (art. 67 n. 3), ovvero nei 6 mesi anteriori per debiti scaduti (art. 67 n. 4). Qualora l’ipoteca venga costituita in coincidenza della pattuizione con il creditore di un piano di rientro o di rateizzazione di un debito precedentemente scaduto è importante stabilire se la fattispecie rientri tra le ipotesi previste dal n. 3 dell’art. cit. (debiti non scaduti) o dal n. 4 (per i debiti scaduti), variando il periodo sospetto (1 anno o 6 mesi) per poter promuovere l’azione revocatoria.La giurisprudenza ritiene debba qualificarsi come debito preesistente scaduto quello alla cui scadenza sia pattuita una proroga finalizzata alla sua differita estinzione, dovendosi valutare se il debitore sia già inadempiente all’atto della costituzione di garanzia. Così pure è stata ritenuta sussistente la fattispecie prevista dal n. 4 anche laddove il debitore fosse già inadempiente all’atto della costituzione della garanzia, evidenziandosi che “la contestualità logica tra concessione del credito e acquisizione della garanzia è di per sé indice di una normalità operativa, nell’ambito della ordinaria cautela di chi intenda adeguare le condizioni di rischio alle...