Accertamento, riscossione e contenzioso
21 Ottobre 2026
Rinnovo del CPB e cessazione 2026: la tenuta del ravvedimento
L’intervenuta cessazione del CPB nel 2026 non preclude l’accesso al ravvedimento speciale 2020-2023. I requisiti maturano con il rinnovo del concordato nei termini del modello Redditi 2026, restando ininfluenti gli eventi successivi.
Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha regolarmente aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e che, entro il termine di presentazione del modello Redditi 2026 fissato al 2.11.2026, rinnova l’adesione per il biennio 2026-2027. Nel corso dello stesso anno 2026, tuttavia, post-adesione si verifica una causa di cessazione del concordato ex artt. 19 o 21 D.Lgs. 13/2024 (ad esempio, la chiusura della partita Iva). Il dubbio operativo riguarda la possibilità di poter comunque accedere validamente al ravvedimento speciale delle annualità 2020-2023 disciplinato dall’art. 29 D.Lgs. 148/2026 (c.d. decreto Omnibus), i cui versamenti dovranno essere effettuati nella finestra temporale compresa tra il 1.01.2027 e il 15.03.2027.A prima vista si potrebbe pensare che il verificarsi di una causa di cessazione nel 2026 renda impossibile accedere al ravvedimento speciale. Tale impostazione muove dall’idea che, cessando il CPB nel corso del 2026, l’accordo verrebbe meno prima dell’apertura della finestra temporale entro la quale è necessario effettuare il pagamento dell’imposta sostitutiva per perfezionare la sanatoria. Tuttavia, la lettura della norma porta a conclusioni opposte.
Il punto da evidenziare è la fondamentale differenza che sussiste tra le cause di cessazione e le cause di decadenza dal CPB. Le cause di cessazione ex artt. 19 e 21 D.Lgs. 13/2024 hanno effetto esclusivamente a partire dal periodo d’imposta...