Procedure concorsuali 02 Settembre 2024

Rinuncia a insinuazione al passivo e riproposizione tardiva

La domanda di insinuazione al passivo incompleta può essere rinunciata e riproposta in via tardiva, salvo che sulla prima non si sia già pronunciato il giudice delegato e il creditore non abbia proposto opposizione.

Ai sensi dell’art. 93 L.F. (oggi art. 202 c.c.i.) la domanda di insinuazione al passivo deve contenere la determinazione della somma insinuata (o del bene oggetto di restituzione-rivendica), l’indicazione di un eventuale titolo di prelazione e l’esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda. Le peculiarità della disciplina di ammissione al passivo creano limiti e ostacoli al potere di mutatio ed emendatio libelli previsti nel procedimento ordinario di cognizione. Nel corso dell’accertamento del passivo, infatti anche i creditori concorrenti (e non solo il curatore) hanno diritto, di interloquire sull’insinuazione da altri proposta, tant’è che il giudice delegato all’udienza di verifica “decide su ciascuna domanda nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni ... formulate dagli altri interessati”. Tale diritto risulterebbe irrimediabilmente frustrato qualora si permettesse al creditore opponente la formulazione di domande nuove o la modificazione di quelle già proposte. In ragione di ciò, si ritiene che al creditore opponente siano preclusi in sede di opposizione: a) la richiesta di una somma diversa e maggiore di quella originariamente insinuata; b) la modificazione del titolo dedotto e c) la richiesta di una causa di prelazione o del diritto alla prededuzione in origine non richiesti. Il creditore che si avveda di non aver...

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