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Imposte e tasse 13 Luglio 2023

Rinuncia al credito connessa al riacquisto di bene strumentale

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la rinuncia al credito connesso al riacquisto di un bene debba essere incluso nella base imponibile Iva.

Il fatto, da cui è derivata la relativa controversia in tema di Iva, ha riguardato la vendita di un bene strumentale da parte di una società (A) per un corrispettivo di 6.550.000 euro ad una società acquirente (B) che, dopo aver ottemperato al pagamento in misura parziale veniva successivamente a vertere in una condizione di insolvenza ed ammessa alla procedura di concordato preventivo. La società venditrice (A) che vantava un credito residuo di 4.660.000 euro proponeva alla società B e al commissario giudiziale il riacquisto del macchinario per un corrispettivo di 4.000.000 euro, con la rinuncia a far valere il credito di 4.660.000 euro nel caso l’intesa si fosse perfezionata. A intesa perfezionata, il riacquisto del bene strumentale veniva assoggettato ad Iva per il corrispettivo di 4.000.000 euro che la società A si impegnava a pagare in denaro. L’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la rinuncia al credito di 4.660.000 euro dovesse concorrere a determinare la base imponibile da assoggettare ad Iva e che, quindi, il corrispettivo per il riacquisto del macchinario rilevante ai fini Iva dovesse essere definito in 8.660.000 euro, procedeva ad irrogare alla società A la sanzione per l’omessa regolarizzazione della fattura. La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 4.11.2022 in commento, ha ritenuto rilevante la giurisprudenza Ue in materia di onerosità e qualificato la rinuncia al credito come...

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