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Diritto 12 Settembre 2018

Rinuncia all'adesione e sospensione dei termini di impugnazione


La rinuncia all'accertamento con adesione, per manifestare i propri sottesi effetti, deve trovare espressione concreta in un'univoca manifestazione di volontà del contribuente interessato. Lo stesso contribuente può procedere per il tramite di una formale e irrevocabile rinuncia in ordine alla precedente istanza di adesione o anche in maniera tacita, per fatti concludenti, presentando ricorso contro l'avviso di accertamento. In entrambi i casi, per effetto delle condotte indicate, si giunge alla sospensione dei termini di impugnazione. Il principio espresso, spesso soggetto a lettura esegetica poco calzante, è stato recentemente ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza 24.08.2018, n. 21148. I giudici, nello specifico, hanno ribadirto che in materia di accertamento con adesione, la sospensione dei termini di impugnazione dell'atto impositivo, fissato in 90 giorni (ex art. 12 D.Lgs. n. 218/1997) non si possa ritenere interrotta dal mancato accordo tra Fisco e contribuente, ancorché ciò risulti da apposita verbalizzazione, ma si debba ritenere che soltanto un'espressa volontà del contribuente, diretta a escludere tale soluzione compositiva, possa eliminare tale evenienza. In ciò il contribuente può provvedere sostanzialmente: - proponendo ricorso avverso il correlato atto di accertamento emesso nei suoi confronti; - dichiarando formale e irrevocabile rinuncia alla precedente domanda di...

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