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Immobiliare
09 Gennaio 2024
Rinuncia all’indennità di perdita dell’avviamento
L'art. 79 L. 27.07.1978, n. 392 non impedisce al conduttore di rinunciare all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, purché ciò avvenga successivamente alla conclusione del contratto.
È considerata legittima la rinuncia all’indennità per la perdita dell’avviamento quando la stessa venga effettuata successivamente alla conclusione del contratto di locazione. Ciò si desume da quanto statuito dall’art. 79 della legge sull’equo canone, il quale sancisce la nullità della rinuncia preventiva all’indennità.
Nell’ambito di un procedimento di convalida di licenza per finita locazione, le parti di un contratto di locazione commerciale decidevano di concludere un accordo conciliativo al fine di porre termine alla lite sorta tra gli stessi. In tale patto, il conduttore rinunciava all’indennità da perdita dell’avviamento commerciale e, allo stesso tempo, otteneva la concessione di una proroga del contratto di locazione da parte del locatore. Tuttavia, una volta terminato il contratto di locazione e il relativo rapporto, il conduttore chiedeva il versamento dell’indennità. A fondamento di tale pretesa, lo stesso sosteneva la nullità dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti perché violava l’art. 79 della legge sull’equo canone. Successivamente, contrapposte pretese risarcitorie, restitutorie e indennitarie comportavano l’incardinamento di quattro diversi procedimenti tra le parti, poi riuniti in un unico giudizio.
Nell’ambito di tale procedimento, da un lato, il conduttore pretendeva la condanna del locatore al...