Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Settembre 2024
Rinuncia finanziamenti soci non recuperabile fiscalmente
La Cassazione (ord. 4.09.2024, n. 23711) si è pronunciata sulla pretesa del Fisco di correlare all’art. 85, c. 1, lett. g) del Tuir, anziché all’art. 88, c. 4-bis del Tuir la natura reddituale della rinuncia alla restituzione dei finanziamenti conto soci, alla stregua di contributi in denaro.
Per meglio delineare la questione appare utile riportare la versione letterale dell’art. 85, c. 1, lett. g) del Tuir il quale testualmente recita: “Sono considerati ricavi: g) i contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto”.Per l’Amministrazione Finanziaria la rinuncia da parte dei soci a un finanziamento fatto alla società riassumerebbe la fattispecie impositiva del ricavo a titolo di contributo in denaro spettante in base al contratto.Netta la smentita da parte della Cassazione e la riconducibilità della fattispecie all’art. 88, c. 4, nella versione letterale pro tempore a tenore del quale: "non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni...". Per il giudice di Cassazione sulla base di regole persino pertinenti la grammatica esegetica, tale disposizione sancisce l'irrilevanza fiscale della sopravvenienza che, pertanto, non è estranea a ogni rilevanza ai fini reddituali e non può, quindi, riassumere valore impositivo nella diversa veste di ricavi imponibili a termini dell'art. 85 del Tuir. La rinuncia ai crediti da parte dei soci può costituire, in alternativa all'aumento di capitale, un'operazione di carattere patrimoniale...