Il nuovo Tuir è racchiuso nei 377 articoli, 4 libri e 9 allegati del D.Lgs. 19.06.2026, n. 117, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3.07.2026, n. 152 - Supplemento Ordinario n. 26 e in vigore dal 1.01.2027. La riforma non modifica la misura delle aliquote o i requisiti sostanziali già stabiliti per l'anno 2026, ma attua un riordino formale, unificando norme disperse tra il vecchio Tuir, il D.L. 63/2013, la Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) e altri testi speciali.Dal 1.01.2027, il punto di riferimento generale per la detrazione delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio sarà l’art. 17 del nuovo Tuir, destinato a sostituire lo storico art. 16-bis D.P.R. 917/1986. Tale norma definisce la disciplina ordinaria a regime, che prevede un'aliquota di detrazione pari al 36% e un limite massimo di spesa fissato a 48.000 euro per unità immobiliare. Per determinare l'agevolazione concretamente spettante nel triennio 2025-2027, l'art. 17 citato dovrà essere coordinato con la disciplina transitoria contenuta nell'art. 373. Quest'ultimo stabilisce che il tetto massimo di spesa rimanga elevato a 96.000 euro per unità immobiliare, con un'aliquota ordinaria del 36% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, la quale sale al 50% per gli interventi sull'abitazione principale effettuati dai proprietari o titolari di diritti reali di godimento. Per le spese sostenute nel 2027, l'aliquota ordinaria è al 30% e quella per l'abitazione principale al 36%.Per quanto riguarda...