Riorganizzazioni societarie e passaggio generazionale
Le operazioni di scissione e conferimento effettuate entro il quinquennio dalla donazione di partecipazioni di controllo non comportano la decadenza dall’agevolazione ex art. 3, c. 4-ter, TUSD, se il controllo resta in capo ai donatari, anche in forma indiretta.
Ai fini dell’applicazione e mantenimento dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990, le operazioni straordinarie poste in essere prima del decorso del quinquennio non determinano decadenza dal beneficio qualora i soggetti che hanno fruito dell’agevolazione mantengano, senza soluzione di continuità, una partecipazione di controllo nelle società risultanti dall’operazione, anche mediante il controllo indiretto esercitato tramite una holding. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 20.01.2026, n. 11.Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi sugli effetti, ai fini della decadenza dall’agevolazione sul passaggio generazionale, di una complessa operazione di riorganizzazione societaria realizzata entro il periodo di osservazione quinquennale previsto dall’art. 3, c. 4-ter del TUSD. Gli istanti, 2 fratelli, avevano ricevuto nel 2023 dai genitori, in regime di comproprietà e in parti uguali, una partecipazione pari al 98% del capitale sociale di una società di capitali, mentre il residuo 2% era rimasto in capo ai donanti. La donazione aveva beneficiato dell’esenzione dall’imposta di donazione in quanto idonea a consentire l’acquisizione del controllo ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1), c.c., esercitato mediante il rappresentante comune ex art. 2347 c.c., e i donatari si erano formalmente impegnati a detenere tale controllo...